NotizieFlash.2018.11. Consegna Buste Gialle e Fascicolo SITUAZIONE IMMOBILI

Per Tutte le Società di Capitali (S.r.l. e S.p.a.)

16 marzo 2018
Scadenza per versare la TASSA ANNUALE SUI LIBRI SOCIALI

Il prossimo 16 marzo (venerdì) scade il termine per versare la “Tassa Annuale su Libri Sociali” (sostitutiva della vidimazione iniziale/annuale). Il balzello appartiene alla “famiglia” delle Tasse di concessione governativa regolate dal D.P.R. 641/1972: il riferimento alla norma verrà ripreso più sotto, in tema di sanzioni per omesso versamento.

I soggetti obbligati al versamento sono tutte le società di capitale, COMPRESE QUELLE IN LIQUIDAZIONE ed ESCLUSE le COOPERATIVE: di fatto l’obbligo riguarda tutte le S.r.l. e tutte le S.p.A., purché NON FALLITE.

Si ricorda che la tassa è riferita FORFETTARIAMENTE a ciascun ANNO SOLARE: ne deriva che essa è sempre dovuta per intero, sia nell’anno di costituzione della società che nell’anno di sua cancellazione dal Registro Imprese.

La tassa annuale ha due valori alternativi e riferiti al capitale sociale esistente al 1° gennaio 2018, non rilevando eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data.

Euro 309,87 per capitale sociale NON MAGGIORE di Euro 516.456,90;

Euro 516,46 per capitale sociale MAGGIORE di Euro 516.456,90.

Trattasi di TASSA DEDUCIBILE per cassa (cioè essa deve essere effettivamente pagata – comma 1 art. 99 del T.U.I.R.) sia ai fini I.R.E.S. che ai fini I.R.A.P. e, nel conto economico del Bilancio “UE”, essa deve confluire nella voce B14 “altri oneri di gestione”.

 


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NotizieFlash.2018.10. Consegna Buste Gialle e Fascicolo SITUAZIONE IMMOBILI

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2017 E CONTEGGI IMU E TASI 2018

Gentili Clienti,

ci permettiamo di segnalarVi l’imminente consegna delle nostre “BUSTE GIALLE” che hanno sempre costituito il pro-memoria essenziale per poter gestire correttamente la predisposizione degli adempimenti in questione.

Viste le complicazioni derivanti dalle masse di dati richieste e dagli incroci informatici sempre più stringenti, abbiamo deciso di “SEPARARE” la parte relativa agli IMMOBILI (TERRENI e FABBRICATI) inserendo nella busta gialla un fascicoletto di quattro pagine in colore “verdino” contenente le stampe:

  1. di quanto memorizzato nei nostri archivi informatici per i singoli terreni ed i singoli fabbricati
  2. degli eventuali fabbricati concessi in affitto con l’indicazione di quanto era stato dichiarato a questotitolo nel 2016.

Abbiamo cercato di fornire le minime indicazioni necessarie per poter essere certi di quanto dovremo memorizzare per il 2017 (nel Modello Unico o nel 730 ed eventualmente nella dichiarazione IMU) e per il 2018 (per pagare la prima rata IMU/TASI).

Vi chiediamo di verificare subito il contenuto di queste stampe rispondendo a queste cinque semplici domande:

  1. CI SONO TUTTI I MIEI TERRENI ED I MIEI FABBRICATI ??
  2. E’ STATO INDICATO CORRETTAMENTE QUANTO COMPRATO/VENDUTO OD EREDITATO NELCORSO DEL 2017 ???
  3. E’ GIA’ STATO COMUNICATO ALLO STUDIO AGHEM QUANTO COMPRATO/VENDUTO OEREDITATO NEL 2018 ??
  4. LE PERCENTUALI DI POSSESSO ED I GIORNI DI POSSESSO NEL 2017 SONO CORRETTE ??
  5. L’USO DEI FABBRICATI E’ CORRETTO ED HO AGGIORNATO GLI AFFITTI DEL 2017 ??

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NotizieFlash.2018.09. Scadenze e operativita Modelli CU 2018 per i sostituti di imposta

A Tutti i “SOSTITUTI di IMPOSTA”
……quelli che …….versano ritenute su paghe e compensi

Scadenze

7 marzo 2018
invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica “CU 2018” relativa a quanto corrisposto nel 2017 per i percettori dei REDDITI DICHIARABILI NEL MODELLO 730: trattasi di un modello che contiene anche i dati analitici precedentemente inclusi nel modello 770, tranne i dati dei versamenti delle ritenute e delle eventuali compensazioni e crediti.

3 aprile 2018
consegna ai singoli Percettori di redditi soggetti a ritenuta del Modello CU- “SINTETICO”: si chiama così, perché NON è la copia del CU trasmesso (molto più analitico perché contiene anche i dati del 770, come sopra scritto).

31 ottobre 2018
invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica “CU 2018” relativa a quanto corrisposto nel 2017 per i percettori dei REDDITI NON DICHIARABILI NEL MODELLO 730.
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del Modello 770 RIEPILOGATIVO con i dati di tutti i versamenti, le compensazioni e gli eventuali crediti sorti nell’anno.

PREMESSE

  • Facendo seguito alle precedenti Notizie Flash in tema di scadenze, con questa notizia diamo operatività alle prossime scadenze dei Sostituti di Imposta (Datori di lavoro, Committenti e Società) per quanto attiene la compilazione, redazione e trasmissione dei modelli CU (Certificazione Unica) per quanto corrisposto nel 2017 ai singoli percettori e del modello 770 per i versamenti effettuati.

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NotizieFlash.2018.08. Operatività di chi…

Comunicazione liquidazione IVA quarto trimestre e dichiarazione annuale IVA 2017

INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2017 Tra il 1° FEBBRAIO ed il 30 APRILE 2018

Come già comunicato nella nostra Notizia Flash n. 7 del 6 febbraio 2018, da quest’anno la dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d’imposta 2017, dev’essere inviata, sempre in forma AUTONOMA, entro il prossimo 30 Aprile 2018.

ATTENZIONE ALL’INCROCIO DI DUE SCADENZE “COLLEGATE”

Occorre però comprendere come il termine ultimo di trasmissione (30 aprile, come detto) non consente, in molti casi, di procrastinare la redazione della dichiarazione annuale nel mese di aprile, infatti:

I°) Entro il 28 febbraio occorre trasmettere la Comunicazione delle liquidazioni IVA avvenute nel quarto trimestre 2017 che si aggiunge alle precedenti altre tre Comunicazioni relative ai primi tre Trimestri: è evidente che il contenuto di tali comunicazioni dovranno essere congruenti con il risultato finale della dichiarazione annuale IVA per evitare problematiche dai sicuri controlli incrociati che verranno fatti automaticamente fra Liquidazioni Periodiche e Dichiarazione annuale IVA.

II°) Entro il 16 marzo occorre comunque versare l’eventuale saldo a debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA: questa scadenza riguarda tutti i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale ordinaria (per l’eventuale debito del IV trimestre) e quelli mensili che compiono in parte operazioni esenti da IVA il cui pro-rata di indetraibilità definitivo del 2017 generasse un maggior debito a conguaglio e, infine, tutti coloro che – con la dichiarazione annuale – dovessero correggere errori non rilevati durante l’anno.

Per completezza evidenziamo che il versamento dell’eventuale saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA per il 2017 potrebbe essere comunque effettuato:

II°-a) entro il prossimo 2 luglio 2018 integrato dalla “solita” maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;


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NotizieFlash.2018.07. Elenco Fatture e…

Proroga “elenco fatture” al 6 aprile e nuove Scadenze fino al 31 marzo

L’Agenzia delle Entrate ha reso pubblico il Comunicato Stampa del 5 febbraio 2018 dal quale abbiamo selezionato i punti più rilevanti:

C’è tempo fino al prossimo 6 aprile per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017.
Stesso termine anche per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative variazioni.
Lo stabilisce il provvedimento (Prot. 29190/2018 allegato alla presente, n.d.r.) firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, con cui, dopo il confronto con gli operatori sulla bozza pubblicata il 19 gennaio scorso, vengono recepite in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017.
Tra le nuove misure, finalizzate ad alleggerire gli adempimenti per imprese e professionisti, vengono semplificate e ridotte le informazioni richieste, diventa possibile comunicare i dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale. Viene inoltre limitato il numero delle informazioni da trasmettere, perché diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti.

Le nuove regole possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017.

I contribuenti che intendono continuare a utilizzare il software di mercato usato per predisporre la comunicazione del primo semestre 2017 possono continuare a trasmettere i dati secondo le precedenti regole.

On-line due software di supporto – Per agevolare i contribuenti e gli intermediari, l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito internet due pacchetti software gratuiti, uno per il controllo dei file delle comunicazioni e uno per la loro compilazione.

Pertanto, facendo seguito a quanto già anticipato nella nostra precedente notizia FLASH n. 6, Vi riepiloghiamo le scadenze fino al 31 marzo 2018 al solo fine di “prepararci insieme” agli adempimenti richiesti e poterci organizzare per il meglio in una periodo fiscale a dir poco caotico.


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ALLEGATO: A completamento, le modifiche delle specifiche tecniche emanate in data 5 febbraio 2018 Protocollo n. 29190/2018  per l’elenco delle fatture del secondo semestre 2017 ( ex spesometro ).


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NotizieFlash.2018.06. Incredibile Invio…

Rinvio del termine per la trasmissione dell’Elenco Fatture del secondo semestre 2017

DI NUOVO….. INCREDIBILE MA VERO……

Dopo la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 che ha interpretato la norma che aveva fissato i termini di registrazione delle fatture di acquisto rivoluzionando quanto inteso da tutti sino a tale data, ecco che l’Ufficio Stampa dell’Agenzia delle Entrate il 19 gennaio ha pubblicato sul suo sito un Comunicato Stampa che sposta il termine di trasmissione dell’Elenco Fatture del secondo semestre 2017 a data successiva rispetto al scadenza del 28 febbraio 2018.

Come leggerete, nel comunicato stampa, viene introdotto un nuovo concetto che, sinceramente, ci mancava: è quello della “RETRO-COMPATIBILITA’” !!!!

Ecco il testo completo:

È online sul sito di Agenzia delle entrate la bozza del provvedimento che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni.

La bozza recepisce le novità introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 finalizzate a semplificare il set informativo da trasmettere, ad esempio prevedendo una comunicazione cumulativa per le fatture di importo inferiore a 300 euro.


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NotizieFlash.2018.05. Registrazione delle fatture ricevute Circolare Agenzia Entrate cambia tutto

INCREDIBILE: TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

Dopo quasi otto mesi in cui tutti hanno scritto in merito alla modificazione dei termini di registrazione delle fatture ricevute, proprio ieri l’Agenzia delle Entrate pubblica la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 della quale Vi riportiamo la stralcio più rilevante:

…..(omissis)….

Merita sottolineare che, ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018); qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.

Resta ferma la possibilità per ciascun soggetto passivo di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione finanziaria.

CIRCOLARE Agenzia Entrate n. 1/E del 17 gennaio 2018

Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nell’articolo 25, primo comma, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.


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NotizieFlash.2018.04. Fatture 2017 registrate 2018 operativita Versione b

URGENTE PER I CONTRIBUENTI IVA MENSILI

ATTENZIONE alle fatture datate 2017 e registrate nel 2018, dopo il 16 gennaio 2018 GESTIONE COMPLICATA per DETRARRE L’IVA con la liquidazione IVA 2017 entro il 30 aprile 2018 Occorre pensare al “TREDICESIMO MESE” DEL 2017

Premesse: data fattura – registrazione della fattura – esigibilità e detrazione.

Nel nostro approfondimento n. 4 dell’8 dicembre 2017 avevamo già trattato l’argomento.

Scaduto ieri il termine della liquidazione IV A di dicembre 2017, i Contribuenti “mensili” che non hanno registrato nel mese di dicembre le fatture datate 2017 (perché, ovviamente, non le avevano ancora ricevute), si trovano ora in una difficoltà operativa da affrontare.

Ricordiamo che l’art. 25 del DPR 633/72, modificato dall’art. 2 del DL 50/2017, ha previsto che la registrazione delle fatture d’acquisto debba effettuarsi entro il termine della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA.

L’art. 19 del DPR 633/72, contestualmente modificato, ha quindi stabilito che il diritto alla detrazione IVA debba essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale per il 2017, ossia entro il 30 aprile 2018.

Ciò vale per le fatture emesse dal 1° gennaio 2017 (art. 2 comma 2-bis del DL 50/2017), la cui esigibilità si è verificata nell’anno 2017.


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NotizieFlash.2018.03. Modelli INTRASTAT dal 2018

Premessa.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194409 del 25.9.2017 sono state definite le misure di semplificazione relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT, in attuazione dell’art. 13 co. 4-quater del DL 30.12.2016 n. 244 (conv. L. 27.2.2017 n. 19).

Con la nota n. 110586 del 9.10.2017, l’Agenzia delle Dogane ha riepilogato tali semplificazioni, sottolineando che le stesse troveranno applicazione soltanto a partire dal 2018.

I due prospetti che seguono sono la sintesi di quanto oggetto di maggior analisi alle pagine che seguono.


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NotizieFlash.2018.02. Aumento del Saggio Legale di Interesse dal 1 gennaio 2018

Premessa.

Stiamo leggendo i primi commenti tecnici in merito alla rivoluzione già da tempo annunciata per il 1° gennaio 2019 e contenuta nei commi dal 209 a 214 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 (244/2007) e che qui riportiamo testualmente per completezza.

209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea ne’ possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

212. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.


………….   continua

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