NotizieFlash.2020.09 Stralcio dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020

Stralcio dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020 (REGISTRO UFFICIALE.0099922)

Con il ritorno alla carica di Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’Avvocato Ernesto Maria Ruffini, emerge chiaramente che uno degli obiettivi principali (oltre all’attività di controllo) che l’Agenzia vuole perseguire  è quello di giungere a predisporre “in automatico” tutte le cosiddette dichiarazioni “precompilate” anche per coloro che svolgono attività di impresa o di libera professione.

(omissis…..) Sono approvate, infine, le nuove specifiche tecniche di cui all’allegato A. In particolare, recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, sono stati modificati gli schemi e sono stati inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura” rispetto alla normativa fiscale. A partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio, comunque, accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5); dal 1° ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente provvedimento.

Le novità più significative concernono l’introduzione di nuovi  codici da inserire nei campi: “TipoDocumento” e “Natura”.

 


………….   continua

download documento completo
(formato pdf  .zip)
flash092020.pdf.zip

 

NotizieFlash.2019.23. … un autunno di fuoco per le scadenze ….

Come scritto nella presentazione di questa NOTIZIA FLASH, vogliamo semplicemente riassumere le scadenze più importanti dei prossimi mesi per massima chiarezza e condivisione, oltre a quanto più dettagliatamente esposto nella precedente notizia n. 22 specifica per le scadenze dei versamenti delle imposte a saldo 2018 ed in acconto del 2019.

La differenza di calendario rispetto a quello degli anni precedenti è stata generata dalla proroga al 30 settembre dei pagamenti delle imposte 2018 e 2019 per tutti i soggetti “I.S.A.” (ex studi di settore) con il conseguente rinvio al 30 novembre della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi ed I.R.A.P. relative al 2018.

Se poi si aggiungono le altre scadenze non oggetto di proroga (“esterometri”, comunicazione delle liquidazioni IVA, pagamento del bollo sulle e-fatture), il carico quotidiano che ci pioverà addosso per gli adempimenti fiscali sarà oggettivamente impegnativo.

Settembre …… “il più impegnativo”

PREMESSE

Il mese di settembre, sicuramente, è il più impegnativo.

Infatti, occorrerà far quadrare i conti delle Imprese e dei Professionisti con meno di 5 milioni di euro di ricavi con i risultati ed i voti degli I.S.A., sperando che, nel frattempo, il software di calcolo sia stato finalmente rilasciato nella sua versione definitiva e “affidabile”.

 


………….   continua

download documento completo
(formato pdf  .zip)
flash232019.pdf.zip

 

 

 

 

NotizieFlash.2019.22. Revisione e rilettura delle principali scadenze

Le scadenze riportate sono “effettive” e quindi tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o di giorno festivo; in particolare – per il periodo in questione – è ribadita la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto.

NOVITA’ – SALDO IMPOSTE 2018 ED ACCONTI 2019 per Imprese e Professionisti soggetti agli I.S.A.
Come già comunicato, per effetto dell’introduzione dell’articolo 12 quinquies in sede di conversione del Decreto “Crescita” le scadenze delle imposte per i soggetti Isa (Imprese e Professionisti, Soci di Società di Persone e collaboratori di imprese familiari le cui attività hanno prodotto nel 2018 Ricavi o Compensi del 2018 inferiori ad euro 5.164.569) sono state rinviate al 30 settembre 2019, senza sanzioni né interessi.

Pertanto l’attuale situazione delle scadenze derivanti dalle dichiarazioni dei redditi risulta essere la seguente:

 


………….   continua

download documento completo
(formato pdf  .zip)
flash222019.pdf.zip

 

 

 

 

NotizieFlash.2019.21. Trasmissione dei corrispettivi nel periodo transitorio in assenza di R.T.

TRASMISSIONE DATI DEI CORRISPETTIVI IN ASSENZA DI UN REGISTRATORE TELEMATICO

PROVVEDIMENTO n. 236086 DEL 04/07/2019 Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019 per permettere ai soggetti che, pur obbligati dal 1/07/2019 a memorizzare e trasmettere i Corrispettivi, non hanno ancora la disponibilità di un “Registratore Telematico idoneo” alla memorizzazione ed alla trasmissione dei dati Individuando le modalità per assolvere l’obbligo previsto nel “periodo transitorio” (primi 6 mesi dall’introduzione dell’obbligo).

Come abbiamo già scritto, per venire incontro alle difficoltà che hanno incontrato gli operatori, tuttavia, la Circolare dell’Agenzia n. 15/2019 ha concesso che nell’ambito del “semestre di moratoria”:

– si possano continuare ad utilizzare gli scontrini/ricevute fiscali cartacei
– trasmettendo i dati telematici entro il termine del mese successivo a quello di riferimento.

Tale documento “incredibilmente” reso noto prima della pubblicazione della Legge di conversione del Decreto Crescita (D.L. 34/2019),ha illustrato quello che avrebbe previsto il nuovo art. 12-quinquies secondo cui per i primi 6 mesi di decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica non si applicano le sanzioni in relazione alla violazione di alcuni obblighi tributari in caso di trasmissione dei dati in argomento entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

 


………….   continua

download documento completo
(formato pdf  .zip)
flash212019.pdf.zip

 

 

 

 

NotizieFlash.2019.20. Punto della situazione su Fatture e Corrispettivi dal 1° luglio 2019

Preso atto della pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 del tanto atteso testo del Decreto CRESCITA (DL 34/2019) convertito dalla legge 58/2019, il 1° luglio 2019 rappresenta certamente una data cruciale nell’ambito del processo di digitalizzazione che sta interessando:

-> la fatturazione elettronica delle operazioni attive
-> la certificazione e la trasmissione dei corrispettivi.

Proviamo a sintetizzare gli aspetti più urgenti ed operativi.

FATTURE ELETTRONICHE DAL 1° LUGLIO 2019

Come sapete tutti, la legge – per il primo semestre del 2019 – aveva fatto capire che “valeva tutto” in caso di “emissione tardiva” della fattura: una serie di misure che hanno consentito di annullare o attenuare, a seconda dei casi, le sanzioni per l’emissione tardiva della fattura.

Con l’introduzione del nuovo termine previsto per “fatturare” (12 giorni), sono definitivamente decadute le misure di annullamento delle sanzioni previste nel caso in cui la fattura sia trasmessa tardivamente, ma comunque entro il termine per l’effettuazione della liquidazione periodica di riferimento.

Viene, invece, prorogata al 30 settembre l’attenuazione delle sanzioni per i soggetti “mensili” che trasmettono il documento entro il termine per la liquidazione successiva a quella di riferimento.

 


………….   continua

download documento completo
(formato pdf  .zip)
flash202019.pdf.zip

 

 

 

 

NotizieFlash.2019.19. Clamorosa la risoluzione 64 del 28 giugno 2019

URGENTE

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del “Decreto Crescita” (n. 34 del 30 aprile 2019 convertito dalla legge 58 del 28 giugno 2019), l’Agenzia delle Entrate ANTICIPA il commento ai commi 3 e 4 dell’articolo 12-quinquies emanando la Risoluzione n. 64 di cui in oggetto.

Riportiamo il testo letterale della citata risoluzione che ci pare veramente incredibile:

“Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui ai commi 3 e 4 all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019.

In particolare, detto articolo prevede che:

3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.”

 


………….   continua

download documento completo
(formato pdf  .zip)
flash192019.pdf.zip

 

 

 

 

NotizieFlash.2019.18. Proroga versamenti da UNICO 2019 e conversione Decreto Crescita

PREMESSE

1. Il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 è stato individuato con il termine “DECRETO CRESCITA”.

2. Il Decreto si intitola “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. (vedasi il nostro APPROFONDIMENTO IV del 10 maggio 2019).

3. Essendo un Decreto Legge, quindi approvato dal Governo, il Parlamento (Camera e Senato) ha tempo sino al 29 giugno 2019 per approvare il testo definitivo del Decreto Legge POST dibattito parlamentare.

4. Alla data odierna, 24 giugno 2019, consultando sul web l’indirizzo del sito ufficiale del Parlamento http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelencodlconvers.htm, prendiamo atto che la Camera il 21 giugno 2019 ha già approvato (tramite voto di fiducia con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti) il nuovo testo del Decreto con suo atto num. 1807 ed il testo è passato al Senato con l’atto num. 1354, ma non è ancora iniziato l’esame da parte sua.

 


………….   continua

download documento completo
(formato pdf  .zip)
flash182019.pdf.zip

 

 

 

 

NotizieFlash.2019.17. FATTURE ELETTRONICA EMESSA: 10 giorni di tempo NOVITA’

URGENTE & IMPORTANTE

Ai bordi del 10 luglio 2019, data in cui finisce il periodo di “transizione” della fattura elettronica in cui “tutto era permesso” e comincia il periodo dei famosi “10 giorni” di tempo per emettere la fattura dalla data dell’operazione, l’Agenzia delle Entrate pubblica la Circolare n . 14 del 17 giugno 2019 qui oggetto di immediato commento.

Proviamo a porre i concetti di base che abbiamo capito dopo la lettura della Circolare qui allegata in calce.

IO) Fattura DIFFERITA

I nuovi termini che consentiranno, dal prossimo 10 luglio, di emettere la fattura immediata entro dieci giorni dalla data dell’operazione non hanno modificato le regole in tema di fatturazione differita previste dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 .
Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione [come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola data’ ovvero’ per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio’ “quella dell’ultima operazione”.

Esempio:
Esemplificando, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la e-fattura tra il 10 e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo “Data” del file, il 28 settembre, giorno dell’ultima operazione.

IIO) Fattura IMMEDIATA

I l novellato art. 21 del DPR 633/72 prevede che tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento’ sia necessario indicare anche la data di effettuazione dell’operazione’ sempreché sia diversa da quella di emissione.

 


………….   continua

download documento completo
(formato pdf  .zip)
flash172019.pdf.zip

 

 

 

 

NotizieFlash.2019.16. Dati per gli I.S.A. – nuova richiesta di accesso all’A.d.E.

URGENTE & IMPORTANTE

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) –
Applicabilità in relazione al modello UNICO 2019
(per anno d’imposta 2018)

IMPORTANTE per Le Imprese ed i Professionisti
Indici sintetici di affidabilità fiscale (I.S.A.) –
Applicabilità in relazione al modello UNICO 2019 (anno d’imposta 2018)

Premesse

L’art. 9-bis del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, (convertito dalla Legge n. 96 del 21.6.2017), ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (I.S.A.) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Questi indici, nella sostanza, “sostituiscono” i famosi “studi di settore” che, vox populi, sono stati eliminati.

Ovviamente il Fisco non poteva abolire gli “studi di settore” senza introdurre analoghi sistemi di controllo MOLTO SIMILI ed obbligatori per tutte le Imprese ed i Professionisti in attività per TUTTO l’anno solare 2018 che hanno conseguito un ammontare di RICAVI del 2018 inferiore o uguale ad Euro 5.164.569: tuttavia questa volta l’obiettivo è quello di avere un “bel voto fiscale” (da 1 a 10).

 

 


………….   continua

download documento completo
(formato pdf  .zip)
flash162019.pdf.zip

 

 

 

 

NotizieFlash.2019.15. 17 giugno: acconto IMU e TASI per il 2019

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l’abitazione principale (dal 2014 esenzione) e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

Casistica e contenzioso

I. Più unità immobiliari in STESSO COMUNE.

1. Un immobile è in comproprietà fra i coniugi e viene dichiarato “abitazione principale” (residenza + dimora) di uno solo dei coniugi.

-> l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi.

2. Un figlio facente prima parte del nucleo familiare, trasferisce residenza e dimora in altro immobile e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare,

-> il genitore perde solo l’eventuale maggiorazione della detrazione.

II. Stesso nucleo familiare con membri che hanno residenza in Comuni diversi: ATTENZIONE A DIMOSTRARE LA DIMORA ABITUALE.

Il tema ha generato un considerevole contenzioso anche per l’interpretazione estensiva fornita dal MEF.

 

 


………….   continua

download documento completo
(formato pdf  .zip)
flash152019.pdf.zip