NotizieFlash.2019.04. Legge di Bilancio 2019 e PROVVEDIMENTI PER I PRIVATI

I. CEDOLARE SECCA DEL 21% SUL REDDITO DA CANONI DI LOCAZIONE E MODIFICA DELL’ACCONTO PER TUTTI DAL 2020.

ESTESA SOLTANTO AI “NEGOZI” (Cat. C/1) con meno di 600 mq e per CONTRATTI NUOVI.

La “cedolare secca” si potrà applicare soltanto per contratti nuovi (stipulati dal 1° gennaio 2019) da persone fisiche non esercenti attività di impresa, arti o professioni ed aventi ad oggetto immobili:

• classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 (“Negozi o botteghe”);
• di superficie non superiore a 600 metri quadrati.
Nel computo dei 600 metri quadrati non sono comprese le pertinenze che quindi fruiscono anch’esse dell’imposta sostitutiva, se locate congiuntamente all’immobile principale.

Contratti stipulati nell’anno 2019

La “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019 (cioè stipulati dall’1.1.2019 al 31.12.2019).


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NotizieFlash.2019.03. Legge di Bilancio 2019 e AGEVOLAZIONI per le IMPRESE

AGEVOLAZIONI CONCESSE O PROROGATE

I. Deducibilità dell’IMU dall’imponibile del reddito di impresa e di lavoro Autonomo.

Dal 2019 viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

II. PROROGA dell’iper-ammortamento con varianti.

I beni strumentali possono essere consegnati entro il 31.12.2020 a patto che entro il 31.12.2019 sia stato accettato l’ordine del venditore e versato un acconto almeno pari al 20%. Per gli investimenti effettuati nel 2019 sono previsti i seguenti coefficienti di aumento del costo effettivo su cui conteggiare i maggiori ammortamenti valenze fiscale:

> 270% fino a 2,5 milioni di euro;
> 200% da 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro;
> 150% da 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro.


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NotizieFlash.2019.02. Nuovo regime forfettario e flat-tax: analisi e opportunità

1. I “VECCHI MINIMI” (quelli del 5%), se nel 2019 avranno meno di 35 anni, resteranno ancora e naturalmente nel loro regime di MINIMI a meno che intendano OPTARE per il nuovo regime forfettario, o il regime semplificato (per cassa o per registrazione o il regime ordinario.

2. I “VECCHI MINIMI” cui è scaduto il quinquennio nel 2018 od hanno compiuto 35 anni, rientreranno automaticamente nel regime dei “NUOVI FORFETTARI”, a meno che intendano OPTARE per il regime semplificato (per cassa o per registrazione) od ordinario

3. I “VECCHI FORFETTARI” rientreranno automaticamente nel regime dei “NUOVI FORFETTARI”, a meno che intendano OPTARE per il regime semplificato (per cassa o per registrazione) od ordinario

4. I “SEMPLIFICATI” e gli “ORDINARI” che nel 2018 hanno conseguito RICAVI e COMPENSI per importo NON SUPERIORE ad 65.000,00 rientreranno automaticamente nel regime dei “NUOVI FORFETTARI”, a meno che intendano OPTARE per il regime semplificato (per cassa o per registrazione) od ordinario.


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NotizieFlash.2019.01. Fringe Benefit uso autoveicoli e rimborsi chilometrici

Concessione in uso promiscuo degli automezzi (nonché moto e ciclo motori) posseduti dai Datori di Lavoro ai propri Dipendenti e Co.Co.Co. (Amministratori e Collaboratori Coordinati e Continuativi) il vui valore costituisce “Fringe Benefit” per i beneficiari.

APPROVAZIONE DELLE TABELLE A.C.I.
uso “Fringe benefit” per il 2019

Con l’occasione della pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 57 dellaGazzetta Ufficiale n. 295 del 20.12.2018 delle Tabelle ACI per il 2019 dei costichilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli per la determinazione del valore del fringe benefit dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo degli automezzi aziendali, ricordiamo le norme inerenti: 

-> il trattamento fiscale di tale parte del reddito di lavoro dipendente;

-> l’entità della deducibilità fiscale dei costi dei mezzi concessi in uso.


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NotizieFlash.2018.27. Mese di dicembre più ingolfato del solito…

In questo mese di dicembre si stanno sovrapponendo adempimenti “storici” ed adempimenti “straordinari” ed oltretutto in presenza di grande confusione legislativa a causa dell’attesa conversione in legge del Decreto 119 del 23 ottobre scorso con tutte le modificazioni annunciate e soprattutto dell’approvazione della Legge di Bilancio 2019 ancora oggetto di dibattiti politici e di valutazioni rispetto a quanto bacchettato dall’Europa.

Ci permettiamo quindi di riassumere le principali scadenze non ripetitive di dicembre affinché ci si possa rendere conto che il tutto si andrà a sovrapporre agli adempimenti per la fattura elettronica.


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NotizieFlash.2018.26. 30 NOVEMBRE 2018 … acconti di Imposte, di INPS. Trasmissione LI.PE. (liquidazioni IVA III trimestre)

Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali, IVIE, IVAFE e contributo INPS ex L. 335/95

Il prossimo venerdì 30 novembre scadrà il termine per versare la seconda ed ultima rata degli acconti delle imposte e dei contributi previdenziali relativi all’anno 2018 conteggiati sulla base di quanto dichiarato per l’anno 2017 (cosiddetto metodo STORICO).

Tutti coloro che presumono di dover versare di meno (cosiddetto metodo PREVISIONALE), rispetto a quanto versato per il 2017 – o perché nel 2018 avranno minori redditi o perché nel 2018 è cambiata la loro situazione oggettiva (per cessazione o cambio di attività o per vendita di immobili o per oneri e spese detraibili importanti rispetto a quelle del 2017) – POTRANNO CONTATTARCI PER RICONTEGGIARE GLI IMPORTI DELLA SECONDA RATA secondo i seguenti ragionamenti:


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NotizieFlash.2018.25. Manovre fiscali: punto della situazione e D.L. 119/2018

Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 su Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.

Premesse.

Come è d’abitudine, qui in allegato Vi trasmettiamo il testo integrale del Decreto Legge in oggetto.

Occorre non pensare che questo decreto esaurisca tutto quanto annunciato in questi ultimi giorni in tema di novità fiscali. Molti degli argomenti di interesse (ad esempio, le nuove norme sulle Partite IVA con volume di affari sino a 65 mila euro) saranno trattati nella cosiddetta “Legge di Bilancio 2019” che NON E’ ANCORA STATA APPROVATA.

Pertanto sui temi non compresi nel Decreto Legge di cui sopra, non forniamo informazioni in anteprima, preso atto di quanto già accaduto nei giorni scorsi in tema di “condono”: prima erano i giornalisti ed i mass media a dare annunci poi smentiti dalle norme; ora ci si mettono anche i Ministri del Governo e quindi reputiamo opportuno attendere la pubblicazione definitiva delle norme su Gazzetta Ufficiale per esporci in commenti e riflessioni tecniche.


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NotizieFlash.2018.24. Come fare per comunicare il canale telematico di ricezione delle fatture elettroniche dal 1° gennaio 2019

Facendo seguito all’incontro sulla fattura elettronica tenutosi prima delle vacanze estive ed alla precedente Notizia Flash, evidenziamo la prima criticità operativa anche urgente per comunicare all’Agenzia delle Entrate il canale telematico su cui verranno ricevute le fatture dei fornitori SENZA DOVERLO COMUNICARE A CIASCUNO DI ESSI.

Quindi in questa notizia ci occupiamo di gestire i rapporti con i Vostri FORNITORI.

Come già illustrato, i modi di ricezione delle fatture elettroniche sono:
1) casella di posta elettronica PEC;
2) sistemi informatici “complessi” (web service o FTP) susseguenti all’indicazione di un codice destinatario (indirizzo telematico);
3) ricezione diretta sul sito “Fatture e corrispettivi” accessibile tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Teoricamente ciascuno può utilizzare uno dei tre metodi di ricezione, ma – in pratica deve valutare e scegliere il metodo più conveniente in base alle proprie esigenze ed ai propri volumi di documenti ricevuti.

Secondo il nostro personale giudizio, l’indirizzo PEC può essere utilizzato dai contribuenti con un limitatissimo numero di fatture ricevute (ipotizziamo 30-40 fatture fornitori annue) perché altrimenti occorrerebbe verificare costantemente lo spazio disponibile sulla propria casella di posta PEC, onde evitare la mancata ricezione della fattura elettronica e la conseguente “messa a disposizione” nell’area del sito dell’AdE denominata “fatture e corrispettivi”. Si ricorda che in quest’ultimo caso è onere di chi emette il documento avvisare il proprio cliente della disponibilità della fattura elettronica nella propria pagina autenticata sul sito “Fatture e corrispettivi”.


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NotizieFlash.2018.23. La fattura elettronica dal 2019: novità operative e punto della situazione

Gentili Clienti,
dopo quanto esposto nel nostro incontro “teorico” nelle due giornate di maggio e giugno scorsi, crediamo che ciascuno di Voi stia vagliando le opportunità operative possibili a in vista dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019 della la fattura elettronica per tutte le transazioni fra soggetti Italiani (B to B e B to C).
Come già trattato, è una scadenza che riguarderà TUTTI e sul quale si sono lanciate le case di software, sia con Voi che con “noi” Commercialisti.

Proprio questa mattina abbiamo avuto un incontro operativo con la nostra attuale Casa di Software che ci ha presentato tutte le soluzioni possibili studiate per le situazioni più varie e diffuse quali:

I°) Clienti che emettono le fatture “a mano” e che non sono interessati ad adeguarsi alla nuova normativa (bassissimo numero di fatture emesse);
II°) Clienti che emettono le fatture “a mano” e che necessariamente devono adeguarsi alla nuova normativa (numero di fatture significativo o fatture “difficili”;
III°) Clienti già informatizzati e dotati di software gestionale anche per emettere le fatture, ma che non prevede quanto richiesto dalla nuova normativa;
IV°) Clienti dotati di proprio software gestionale completo.


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NotizieFlash.2018.22. Conversione decreto “Dignità” e scadenze di settembre

Il Parlamento ha convertito definitivamente in legge il cosiddetto “Decreto Dignità” emanato dal Governo il 12 luglio scorso (trattasi del D.L. n. 87 intitolato «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.») ed entrato in vigore il 14 luglio 2018.

Il nuovo testo integrato e rivisto con le modifiche apportate al precedente testo dalla legge n. 87 del 9 agosto 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018) è entrato in vigore il 12 agosto 2018.
Come è nostra abitudine alleghiamo il testo integrale del Decreto alla presente notizia, affinché possiate consultarlo senza farVi troppo influenzare da tutti i commenti presenti sui “media” generici di informazione che, alle volte, inducono a conclusioni


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