Approfondimenti.2019.02. Fattura elettronica: momento di effettuazione dell’operazione e momento di emissione della fattura

IMPORTANTE PER GLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.

Gentili Clienti,
nel mezzo delle difficoltà esistenti per far funzionare la fattura elettronica sotto il profilo informatico, viste le domande che stiamo ricevendo, ci siamo permessi di predisporre questo approfondimento che tratta di un problema generale e che sta creando imbarazzo anche nei rapporti fra Clienti e Fornitori.

Vi CONSIGLIAMO DI LEGGERE IL DOCUMENTO PARTENDO DALL’ULTIMA PAGINA (6) in cui affrontiamo quello che sta diventando il “vero problema” e cioè: LA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA DEVE ESSERE LA STESSA DELLA DATA DI TRASMISSIONE AL SdI  ???

A tutt’oggi la risposta ufficiale è “SI’”, ma – come leggerete – anche in un documento ufficiale fra Agenzia delle Entrate e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – la DOMANDA POSTA e LA RISPOSTA DATA confermano ancora una volta le nostre caratteristiche di “italiani”: la domanda è sottile e la risposta crea dubbi!!!!

Tuttavia apre uno spiraglio positivo qualora si intendesse che l’Agenzia delle Entrate consenta di INDICARE QUALE DATA DELLA FATTURA QUELLA DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE e NON QUELLA DI EMISSIONE o DI TRASMISSIONE.  Tuttavia, leggendo e rileggendo la domanda e la risposta il tutto pare confondersi man mano…

Il rischio è quello di vedersi slittare di un mese i pagamenti delle fatture se le sigle delle condizioni di pagamento (ad esempio 30 gg. D.F.F.M.), venissero applicate rigorosamente.

Restiamo a disposizione per condividere questi problemi e trovare soluzioni pratiche per ciascun caso.

Buona giornata.

Studio Aghem

 


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Approfondimenti.2019.01. La registrazione delle fatture “a cavallo” fra il 2018 ed il 2019

APPROFONDIMENTO SPECIALISTICO: per gli ADDETTI alla Tenuta delle Scritture Contabili ed all’Area Amministrativa delle Imprese.

Gentili Clienti,

in attesa di riferire in modo “pensato e pesato” le novità appena emanate nella legge di bilancio 2019, ci permettiamo di trasmettere un approfondimento specifico sull’argomento in oggetto che dovrebbe essere recepito con un attimo di calma dai Vostri Responsabili amministrativi.

Speriamo che – nel nostro campo di operatività – il 2019 si evolva e si concluda meglio di come è cominciato.

In ogni modo, buon 2019 a tutti Noi con auspici di impiego di ampie dosi di calma e serenità, indipendentemente da tutto ciò che sta piovendoci addosso.

Studio Aghem

 


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Approfondimenti.2018.06. Operatività sulla fattura elettronica… 2 e SLIDES dell’incontro dell’8 novembre 2018

Argomenti trattati:

-> Fatture elettroniche con operazioni non soggette ad IVA;
-> Marca da bollo sulle operazioni contenute nelle fatture elettroniche.

Fatture elettroniche con operazioni non soggette ad IVA

Premessa:

1. Le Imprese che adottano già una procedura informatica per emettere e registrare le fatture, avranno una TABELLA IVA nella quale hanno inserito i cosiddetti “codici IVA” secondo i più svariati criteri da essi scelti per agevolare l’effettuazione di adempimenti successivi (ad esempio per la compilazione della dichiarazione annuale IVA).

2. In questi ultimi anni tali codici sono stati quasi sicuramenti “abbinati” ai codici richiesti per la trasmissione delle fatture emesse e ricevute all’Agenzia delle Entrate (cosiddetto SPESOMETRO).

3. Nelle fatture elettroniche in formato .xml DEVONO essere utilizzati gli stessi codici già utilizzati per lo “spesometro”: pertanto occorrerà che il nuovo software per generare le fatture .xml provveda a convertire i codici originari facendo riferimento ai codici richiesti dallo spesometro.

 


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Approfondimenti.2018.05. Operatività sulla fattura elettronica

Premesse generali

La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto, com’è noto, l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (FE) a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti. Per eccezione, l’obbligo è già in vigore da luglio 2018 per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione, tranne quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione, nonché per i subappalti o subforniture nella filiera degli appalti pubblici.

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018 sono state emanate le specifiche tecniche per l’emissione e la ricezione di dette fatture che deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dalla Sogei (lo stesso già usato per le fatture elettroniche verso la P.A.).

L’impatto per gli operatori sta diventando sempre più “critico” con l’avvicinarsi della scadenza, perché – man mano ci si rende tutti conto delle difficoltà operative e delle singole e specifiche situazioni di ciascuno, senza contare che cambieranno radicalmente molte abitudini e prassi operative, sia per le aziende che provvedono in proprio alla gestione degli adempimenti di fatturazione e tenuta della contabilità, sia per quelle che si affidano in tutto o in parte ai Commercialisti o ai Centri servizi.

Infine occorre osservare che – a tutt’oggi – il quadro applicativo non risulta ancora del tutto completo, mancando provvedimenti e/o istruzioni per la gestione di molte operazioni particolari (autofatture omaggi/cessioni gratuite, splafonamento esportatori abituali, passaggi interni, estrazioni depositi Iva, etc.) nonché per la protocollazione delle fatture ricevute e l’integrazione di quelle in reverse charge.

 


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Approfondimenti.2018.02a. PRIVACY: regolamento UE 2016/679 informativa generale alla clientela assistita

Seguito nostro Approfondimento n. 2 del 29 marzo 2018

Gentile Cliente,
oggi diventa operativo in Italia il Regolamento UE 2016/679 in tema di “Privacy”.

Lo Studio aveva già adottato le procedure previste dalla precedente disciplina e sta concludendo l’adeguamento a quanto introdotto dalla nuova.

Con questa prima comunicazione generalizzata si intende informare la Clientela in merito ad alcuni aspetti reputati fondamentali.

A breve verranno nuovamente comunicate e richieste, nei limiti reputati adeguati alla situazione di fatto esistente, le informazioni specifiche relative ai singoli rapporti di assistenza e consulenza in essere con ciascuno dei Clienti assistiti, mentre le informazioni di carattere generale verranno pubblicate sul sito dello Studio.

  1. Lo Studio esercita esclusivamente attività di consulenza ed assistenza contabile, fiscale, societaria (nonché, ma solo ausiliariamente, previdenziale e civilistica) nei riguardi della Clientela acquisita e che lo ha incaricato individualmente dell’assistenza e della consulenza.

 


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Approfondimenti.2018.04. La firma elettronica e digitale …

Per le firme elettroniche occorre fare riferimento al Regolamento UE n. 910/2014, “in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE” (chiamataeIDAS”, cioè Electronic IDentification
Authentication and Signature).
Con riguardo a tale Regolamento è stato modificato il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – siglato C.A.D.), mediante l’abrogazione all’art. 1, ad opera del D.Lgs. 179/2016, delle definizioni prima previste di firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata e rinvio a quelle riportate all’art. 3 del Regolamento citato.

FIRMA ELETTRONICA: semplice o avanzata

Primo tipo: SEMPLICE (debole o leggera)
Art. 3 n. 10 del Regolamento eIDAS
Insieme di dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad
altri dati elettronici e utilizzati dal soggetto per firmare.

 


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Approfondimenti.2018.03. La fatturazione da quella cartacea a quella elettronica PRIME RIFLESSIONI

Premessa.

Stiamo leggendo i primi commenti tecnici in merito alla rivoluzione già da tempo annunciata per il 1° gennaio 2019 e contenuta nei commi dal 209 a 214 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 (244/2007) e che qui riportiamo testualmente per completezza.

209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea ne’ possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

212. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

 


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Approfondimenti.2018.02. Le nuove norme sulla PRIVACY dal 25 maggio 2018

Le nuove norme sulla “privacy” dal 25 maggio 2018

In questi giorni siamo “sommersi” da informazioni, anche “minacciose”, sulle pesantissime sanzioni che entreranno in vigore dal 25 maggio 2018 a carico di tutte le imprese e tutti gli Enti che non si adegueranno alle nuove normative sulla “privacy”.

Essendo tutti oberati da altri moltissimi adempimenti e dai consueti problemi quotidiani, sorge quasi spontaneamente l’intenzione di affidare a soggetti “Terzi” la gestione completa del “problema”, sia per l’impossibilità di studiarlo e risolverlo in proprio sia per la paura delle sanzioni.

Oltretutto fa sempre piacere constatare che le imprese “normali” debbano rispettare normative e procedure che paiono essere state pensate e scritte soltanto per i creatori dei social-network e delle vendite on-line: dagli ultimi eventi pare che proprio questi operatori internazionali si siano auto-esonerati dagli obblighi, “a prescindere” dalla normativa stessa…..

Questo approfondimento ha il solo scopo di “renderci conto” – seppur sinteticamente – della nuova problematica per essere in grado almeno di “pesare” le offerte che ci perverranno da parte degli “esperti” di questa materia che intenderemo contattare.

Ovviamente, come sempre, speriamo in proroghe e rinvii per varie ragioni che si possono così riassumere.

 


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Approfondimenti.2018.01. Autoveicoli utilizzati per Trasferte Dipendenti

Uso Autoveicoli per Trasferte dei Dipendenti

Nell’analisi che segue, occorre aver presenti quali siano i due diversi punti di osservazione in merito alle conseguenze derivanti dall’uso di autoveicoli da parte di Dipendenti inviati in trasferta dal Datore di lavoro per comprendere se le somme e/o i valori riferiti ai costi dell’utilizzo del veicolo:

I°) costituiscano o non costituiscano reddito per il Dipendente affinché siano o non siano da assoggettare a tassazione IRPEF e contribuzione INPS e INAIL e da considerare o da NON considerare nei conteggi delle cosiddette retribuzioni differite: la norma di riferimento è l’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
II°) siano o NON siano costi deducibili dal reddito del Datore di Lavoro: la norma di riferimento è l’articolo 95 sempre del citato Testo Unico, nonché, seppur funzionalmente, l’art. 164.

E’ molto importante aver chiari questi due aspetti, altrimenti si corre il rischio di fare confusione anche nella lettura di quanto segue.


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Approfondimenti 2017


Approfondimento 04 del 09-12-2017
Detrazione ed esigibilità IVA “se” e “quando”.
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Approfondimento 03 del 20-11-2017
Tenuta, Stampa, Archiviazione e Conservazione delle Scritture Contabili.
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Approfondimento 02 del 10-11-2017
Progettazione e realizzazione di stampi funzionali alla produzione e/o lavorazione di beni su ordine di Clienti Intracomunitari o Extra-Comunitari.
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Approfondimento 01 del 14-04-2017
Il nuovo regime di cassa per le imprese in contabilita’ semplificata.
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