Con il provvedimento n. 73203 pubblicato nella tarda serata del 4 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono stati individuati i mezzi di pagamento relativi alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione a partire dal 1° luglio 2018 ed idonei ai fini:
→ della detrazione IVA: art.19-bis1, comma1, lettera d) del DPR633/1972;
→ ai fini della deducibilità della spesa ai fini delle imposte dirette (TUIRDPR917/1986).
Trattasi de:
- gli assegni bancari e postali, circolari e non;
- i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al RD 1736/1933 e al DPR 144/2001;
- i bonifici;
- gli addebiti diretti in conto corrente;
- le carte di credito e di debito, anche prepagate ovvero di altri strumenti di pagamentoelettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente;
- i bancomat;
Il tutto nasce dalla norma contenuta nel comma 923 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 che ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2018, alcune limitazioni alla detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti dedicati a:
- a) aeromobili;
- b) natantidadiporto;
- c) veicoli stradali a motore,
subordinandola all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.
Come specificato dal comunicato stampa diffuso insieme al provvedimento, sia ai fini della detraibilità IVA che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal contante.