Per le firme elettroniche occorre fare riferimento al Regolamento UE n. 910/2014, “in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE” (chiamata “eIDAS”, cioè Electronic IDentification
Authentication and Signature).
Con riguardo a tale Regolamento è stato modificato il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – siglato C.A.D.), mediante l’abrogazione all’art. 1, ad opera del D.Lgs. 179/2016, delle definizioni prima previste di firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata e rinvio a quelle riportate all’art. 3 del Regolamento citato.
FIRMA ELETTRONICA: semplice o avanzata
Primo tipo: SEMPLICE (debole o leggera)
Art. 3 n. 10 del Regolamento eIDAS
Insieme di dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad
altri dati elettronici e utilizzati dal soggetto per firmare.
…………. continua
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