Avendo chiarito nella precedente notizia flash n. 17 che – nonostante la proroga al 1° gennaio 2019 della fattura elettronica per gi acquisti di carburante “alla pompa” – permane l’obbligo di pagare i rifornimenti con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità del costo e/o detraibilità dell’IVA, potrebbe essere logico poter eliminare comunque la scheda carburante.
L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 1/2013, § 6.1) aveva chiarito che è possibile passare – anche in corso d’anno – alla modalità di certificazione dell’acquisto del carburante prevista in caso di pagamento effettuato “esclusivamente” con carte elettroniche (di fatto, con l’estratto conto).
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