Sentenza della Corte di Cassazione depositata il 26 luglio 2018
“Ai fini dell’Imposta di registro, possono considerarsi contratti formatisi per corrispondenza le operazioni di finanziamento redatte in forma di lettera commerciale con scambio effettuato brevi manu.”.
Questo principio è stato posto a seguito di un’operazione di FINANZIAMENTO SOCI alla SOCIETA’ effettuata tramite “scambio di corrispondenza” piuttosto che tramite Verbale di Assemblea: come è noto, l’imposta di registro è dovuta in presenza di atti formati e sottoscritti da più parti (come i contratti ed i verbali), mentre in molti casi la norma prevede la non debenza dell’imposta di registro in termine fisso se gli accordi avvengono tramite scambi di corrispondenza “unilaterali”, (in cui ciascuna Parte “scrive” alle altre).
…………. continua
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