CHI E’ TENUTO ALL’ISCRIZIONE ALLE CASSE DI PREVIDENZA DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI gestite dall’I.N.P.S. ?
In generale, sono tenuti all’iscrizione alle Gestioni cosiddette “I.V.S.” le PERSONE FISICHE (art. 1 della Legge 233/90 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi)) che:
-> “facciano parte” di IMPRESE dotate dei requisiti per essere inquadrate fra quelle ARTIGIANE o COMMERCIANTI.
E
-> partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Pertanto, oltre alle DITTE INDIVIDUALI, l’obbligo si estende anche e sempre nel rispetto del requisito di abitualità e prevalenza nell’attività aziendale:
- ai soci di SRL che svolgono attività commerciale/artigiana
- al socio di SRL unipersonale (artigiana o con attività commerciale)
- ai soci accomandatari di SAS che svolgono attività commerciale/artigiana
- ai soci di SNC con attività commerciale/artigiana
- ai bagnini, le ostetriche, gli affittacamere nonché gli operatori e le guide turistiche al sussistere delle specifiche condizioni previste dai relativi settori.
…………. continua
download documento completo
(formato pdf .zip)
flash082019.pdf.zip