NotizieFlash.2019.12. I.MU. e TA.S.I.: l’acconto del 2019 scade lunedì 17 giugno

ACCONTO I.MU. e TA.S.I.

Per entrambi i tributi l’imposta è dovuta “per anno solare” e proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Cosa sono.

Sono due delle tre imposte “comunali” facenti parte della I.U.C. (Imposta Unica Comunaleintrodotta dall’anno 2014 dal comma 639 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013. La terza imposta è la “TA.RI” (Tassa rifiuti).
La I.U.C. si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla natura e al valore degli stessi e il secondo collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

I.MU. = Imposta MUnicipale propria.

Si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

TA.S.I. = TAssa sui Servizi Indivisibili

Si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione:
1. dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
2. dei terreni agricoli.

 

 


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