URGENTE & IMPORTANTE
Ai bordi del 10 luglio 2019, data in cui finisce il periodo di “transizione” della fattura elettronica in cui “tutto era permesso” e comincia il periodo dei famosi “10 giorni” di tempo per emettere la fattura dalla data dell’operazione, l’Agenzia delle Entrate pubblica la Circolare n . 14 del 17 giugno 2019 qui oggetto di immediato commento.
Proviamo a porre i concetti di base che abbiamo capito dopo la lettura della Circolare qui allegata in calce.
IO) Fattura DIFFERITA
I nuovi termini che consentiranno, dal prossimo 10 luglio, di emettere la fattura immediata entro dieci giorni dalla data dell’operazione non hanno modificato le regole in tema di fatturazione differita previste dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 .
Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione [come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola data’ ovvero’ per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio’ “quella dell’ultima operazione”.
Esempio:
Esemplificando, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la e-fattura tra il 10 e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo “Data” del file, il 28 settembre, giorno dell’ultima operazione.
IIO) Fattura IMMEDIATA
I l novellato art. 21 del DPR 633/72 prevede che tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento’ sia necessario indicare anche la data di effettuazione dell’operazione’ sempreché sia diversa da quella di emissione.
…………. continua
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