URGENTE
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del “Decreto Crescita” (n. 34 del 30 aprile 2019 convertito dalla legge 58 del 28 giugno 2019), l’Agenzia delle Entrate ANTICIPA il commento ai commi 3 e 4 dell’articolo 12-quinquies emanando la Risoluzione n. 64 di cui in oggetto.
Riportiamo il testo letterale della citata risoluzione che ci pare veramente incredibile:
“Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui ai commi 3 e 4 all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019.
In particolare, detto articolo prevede che:
3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.”
…………. continua
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