Con riferimento alla grande confusione che si è creata in merito alle proroghe dei versamenti delle imposte, dei contributi e del diritto annuale della camera di commercio in scadenza originaria al 30 giugno, poi prorogata dal D.P.C.M. del 29 giugno 2021 al 20 luglio 2021 ed ora in prossimità della “certa” proroga al 15 settembre 2021 dall’articolo 9-ter inserito dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis) ora all’esame del Senato, ma che deve necessariamente essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2021, sta nascendo l’ennesimo “pasticcio” che dobbiamo patire.
Perchè ?
I) Se la legge venisse pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 24 luglio, tale norma sarebbe successiva alla scadenza del 20 luglio fissata dal D.P.C.M.: quindi, ad oggi, domenica 18 luglio 2021, i contribuenti interessati al pagamento che scade martedì 20 luglio – qualora – PER QUALCHE RAGIONE OGGI OGGETTIVAMENTE IMPREVEDIBILE – non venisse convertito il D.L. oppure non venisse recepito l’articolo 9-ter nel testo che Vi alleghiamo – non avrebbero altra scelta che pagare entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,4% (poco male…diciamo) perché l’originaria proroga al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40% non era stata scritta nel D.P.C.N. del 29 giugno e quindi ci siamo convinti che non ci sarebbe stata. PERTANTO PREGIAMO TUTTI CHE LA PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2021 VENGA INSERITA NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 73/2021 CHE SARA’ PUBBLICATA VENERDI’ 24 luglio 2021.
II) Da un punto di vista oggettivo, lo slittamento dei termini riguarda tutti i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 e quindi:
Quindi risultano prorogati i seguenti versamenti:
- Ires/Irpef (incluse relative addizionali) ed Irap
- Imposte sostitutive (contribuenti forfettari/minimi; cedolare secca, capital gain, imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni di impresa/riallineamenti, incluso affrancamento della relativa riserva in sospensione; ecc.)
- acconto del 20% sui redditi a tassazione separata
- IVIE/IVAFE sugli investimenti all’estero
- Iva eventualmente “portata” nei termini della dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dell’1,6%
- adeguamento agli ISA
- contributi previdenziali “variabili” (IVS, Gestione separata Inps di professionisti senza Cassa)
- diritto annuale alla CCIAA.
- I soci di Srl artigiane/commerciali non “trasparenti” con attività prevalente soggetta a Studi fruiscono della proroga per il versamento dei contributi IVS (RM 173/2007), mentre si deve ritenere che non possano differire il versamento delle imposte (comunque non assistiamo Clienti di questa fattispecie).
SOCIETA’ DI CAPITALE con volume di ricavi INFERIORE ad Euro 5.164.569 –> ATTENZIONE (1)
La proroga al 15 settembre senza maggiorazione è applicabile anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che ricadono nel suddetto arco temporale, ad esempio:
- società di capitali che hanno approvato il bilancio 2020 sia nei 120 giorni ordinari che nei 180 giorni (in deroga causa COVID19 o altre cause) dalla chiusura dell’esercizio;
- società di capitali con esercizio dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 (comunque non assistiamo Clienti di questa fattispecie).
SOCIETA’ DI CAPITALE con volume di ricavi SUPERIORE ad Euro 5.164.569 -> ATTENZIONE (2)
- Approvazione del Bilancio nei 120 giorni: scadenza ordinaria già scaduta il 30 giugno 2021 o al 30 luglio con maggiorazione 0,40%.
- Approvazione del Bilancio nei 180 giorni: scadenza ordinaria 20 agosto 2021 (*) o 20 settembre 2021 con maggiorazione 0,40%.
(*) n.b.: poiché la prima scadenza ordinaria sarebbe sabato 31 luglio 2021, viene rinviata per legge al 2 agosto che però, essendo in agosto, viene nuovamente rinviata per legge al 20 agosto.